Dalla Magna Charta Libertatum
al Liber Augustalis di Federico II

Claudio Carabelli

Non esistevano telefoni, cellulari, tablet e meno che meno Internet.

Ma merci e informazione viaggiavano veloce per quei tempi, forse più di quanto non immaginiamo oggi!

Un utilissimo web tool interattivo creato dalla Stanford University ci consente di eseguire ricerche al tempo della massima espansione dell’Impero Romano e calcolare il tempo e il costo necessario per lo scambio di merci: per esempio un carico di frumento trasportato da Roma con destinazione Londra (2967 km), impiegava d’estate solo 27 giorni per arrivare a destinazione (via mare, terra e attraverso corsi d’acqua interni).

E’ plausibile ritenere che gli uomini e quindi le idee impiegassero meno tempo per spostarsi e divulgarsi in Europa.

Un millennio dopo, probabilmente, poco o nulla era cambiato.
Tra la fine del 1100 e la prima metà del 1200, anni questi della pubblicazione del Liber abaci e soprattutto del De Practica Geometrie di Fibonacci, l’Europa è percorsa da pressanti idee di libertà, di richiesta di riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui e dei gruppi sociali, che portarono alla stesura e sottoscrizione da parte dei monarchi e dei loro feudatari, di carte dei diritti alle quali, alcuni storici, attribuivano esplicitamente il valore di veri e propri atti costitutivi.

Ricordiamo le Assise emanate in Sicilia tra il 1130 e il 1154 da Ruggero II, quelle di Federico Barbarossa alla Lega Lombarda nel 1183, la Bolla d’oro del 1222 di Andrea II d’Ungheria e ancora le Costituzioni di Federico II di Svevia nel 1231.

Il riferimento storico più importante è però rappresentato dalla Magna Charta Libertatum emanata nel 1215, sottoscritta dai baroni inglesi e dal sovrano Giovanni Senzaterra.

Non è il caso di approfondire qui le vicende storico-politiche alla base della sua sottoscrizione, la disattesa da parte del Sovrano e la successiva rielaborazione e nuova sottoscrizione della stessa, nel 1217 e nel 1225.

A noi interessa un altro aspetto della Magna Charta, aspetto più propriamente matematico.


Una delle sole quattro copie sopravvissute del testo del 1215.
Cotton MS. Augustus II. 106, conservato alla British Library.

In origine le rivendicazioni contenute nella Charta erano un testo unico: fu solo molto più tardi che il testo venne suddiviso in articoli.
L’articolo 35 delle versioni 1215 e 1217 si discosta per contenuto da tutti gli altri:

Una mensura vini sit per totum regnum nostrum, et una mensura cervisie, et una mensura bladi, scilicet quarterium Londoniense, et una latitudo pannorum tinctorum et russetorum et halbergettorum, scilicet due ulne infra listas; de ponderibus autem sit ut de mensuris.

Che vi sia una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il regno; e cioè il londinese, e un’unica altezza, per panni di diversa (bianca e rossa) tintura, cioè di un braccio da un bordo all’altro; lo stesso sia per i pesi e altre misure.

Che un articolo come questo abbia ottenuto un “diritto di cittadinanza” all’interno della Magna Charta è alquanto significativo; vero è che altri articoli si riferiscono al riconoscimento dei diritti dei mercanti stranieri che si trovavano a commerciare le loro merci in Inghilterra in tempo di pace e di guerra.


De practica geometriae

E’ sintomatico della esigenza diffusa nel Regno e nell’Europa di allora, di individuare un sistema di misura unico e condiviso, superando il caos causato dalla diffusione di centinaia e a volte migliaia di unità di misura diverse.
Fibonacci negli stessi anni (1220?) pubblica il De practica geometrie e nel prologo e nella introduzione del testo avverte il lettore che, a fronte delle diverse unità di misura diffuse nel (suo) mondo, opterà, nel calcolo, per il sistema pisano allora in uso, suddiviso tra unità di misura lineari e di superficie (vedi scheda storica “I denari pisani fino alla prima metà del ‘200”).

L’imperatore Federico II incontrò Fibonacci a Pisa probabilmente nel corso del 1225.

Sei anni dopo a Melfi lo “Stupor mundi” promulgò il Liber Constitutionum, la Costituzione voluta da Federico per disciplinare la vita istituzionale e sociale del Regno di Sicilia.

Il testo del Liber è strutturato in tre libri, contenenti complessivamente 253 costituzioni: il libro III contiene norme sui beni della Corona, su professioni, mestieri, sul commercio e sull’agricoltura.

E’ proprio in questo ultimo libro che compaiono misure lungimiranti, quali l’abolizione delle dogane interne al Regno per facilitare i commerci e soprattutto, con il contributo dei consiglieri arabi, vengono unificati pesi e misure su base decimale (con un dettagliato sistema di corrispondenze tra pesi, misure e volumi).

L'Augustale di Federico II

Nello stesso anno fu introdotto l’augustale, una delle monete più famose e belle del Medioevo. Moneta a cui era affidata la diffusione del volto imperiale dentro e fuori dei confini del Regno di Sicilia e che sostituiva le monete locali. La moneta principale pesava 5,25 g con un fino aureo di 20 carati e mezzo, pari a 4,44 g di oro puro. L’imperiale pesava 0,45 g.

Questa esigenza di riferirsi ad unità di misura uniformi, troverà la propria consacrazione 600 anni dopo, alla fine del XVIII secolo, con la misura del meridiano terrestre e la definizione del metro.

Ma le Costituzioni Melfitane (o anche Liber Augustalis), testimonianza dell’ambizione di Federico II di lasciare la sua traccia come legislatore, rappresentano anche il tentativo di tutela del complesso tessuto sociale caratterizzante il Regno: rileggendo oggi quel testo si comprende meglio la cultura, le idee, i valori condivisi e imposti dall’Imperatore.

Da Bianca Tragni, [www.stupormundi.it]

“Viene posta grande attenzione, per esempio, verso la donna, in particolare per la “dignitas sexus”, tutelando innanzitutto le donne consacrate, le monache, “...si alcuno furasse una monaca, anchora che non sia velata, deve essere privato della vita”.

Altra disposizione riguarda il meretricio: pena di morte “privato del capo”, era comminata a chi avesse forzato la volontà della donna “excepto se in quilli octo giorni non stesse in sua libertà” (altrimenti era considerata consenziente).

La difesa giuridica riguarda anche “il matrimonio riparatore” con il quale si cerca di legittimare il possesso della donna contro la sua volontà, pratica vietata da Federico.

Altri articoli riguardano la tutela della donna che accede ad un potenziale giudizio e il riconoscimento della maggiore età a 18 anni, quanto “li masculi”.